Sez. 3, Sentenza n. 12800 del 01/10/1999 Ud. (dep. 11/11/1999) Rv. 215633 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Divieto di inedificabilità fino all'adozione dei piani paesistici regionali - Mancata adozione - Effetti.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
La legge 8 agosto 1985 n. 431 ha innovato il regime della tutela delle bellezze naturali, come previsto dalla legge 29 giugno 1939 n. 1497, sostituendo ai vincoli specifici gravanti su determinate località, dotate di particolari pregi estetici, una diffusa tutela del paesaggio e prevenendo ogni ulteriore possibilità di degrado attraverso l'imposizione in via cautelare di un divieto di inedificabilità esteso a tutte le aree comunque interessate dai vincoli paesistici. Ai sensi dell'articolo 1 quinques della predetta legge l'operatività di tale salvaguardia cautelare non tollera deroghe sino a quando non vengano adottati dalle Regioni i piani paesistici previsti dal precedente articolo 1 bis. Ed invero i piani paesistici delle Regioni non costituiscono una facoltà, ma un obbligo giuridico, tanto che la loro adozione è sottoposta ad un termine non perentorio (31.12.1986), con possibilità di "sostituzione" dello Stato, sicché la sanzione penale - pur restando prerogativa dello Stato - trova applicazione in forza della legge statale anche per le violazioni dei vincoli posti dalle Regioni, per la tutela del paesaggio quale valore costituzionalmente protetto (articolo 9 della Costituzione).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)