Sez. 1, Sentenza n. 8204 del 29/04/2004 (Rv. 572432 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - IN GENERE | Disposizioni in tema di nota integrativa - Società di assicurazione - Applicabilità - Limiti.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - IN GENERE
Pur con gli eventuali adattamenti resi necessari dalla struttura in parte diversa dello stato patrimoniale e del conto economico, le società di assicurazioni non sono esonerate - nel periodo anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173 (Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione) - dal rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 2427 cod. civ. in tema di nota integrativa, ed in particolare da quelle destinate ad assicurare un adeguato livello di informazione ai lettori del bilancio, non essendo del resto sostenibile che il legislatore abbia inteso consentire un abbassamento di tale livello informativo proprio per le imprese la cui attività è naturalmente destinata a coinvolgere in più ampia misura anche interessi di terzi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2427, Decreto Legisl. 09/04/1991 num. 127, Decreto Legisl. 26/05/1997 num. 173
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)