Sez. 1, Sentenza n. 6031 del 15/03/2007 (Rv. 595779 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Deduzioni di nullità non comportanti la remissione al giudice di primo grado - Omessa contestuale deduzione di vizi di merito - Interesse ad impugnare - Insussistenza - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ
L'atto di appello che si limiti a dedurre vizi di nullità diversi da quelli previsti dagli artt.353 e 354 cod. proc. civ., senza, contestualmente, denunziare l'ingiustizia della decisione, è inammissibile per mancanza di interesse (nella specie, la Corte, in applicazione di questo principio, ha confermato - in assenza di rilievi del controricorrente sulla formula - la sentenza di rigetto dell'appello con cui era stata dedotta la mancata interruzione d'ufficio del procedimento a seguito di cancellazione dall'albo del difensore, senza proporre censure di merito).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)