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Sez. L, Sentenza n. 11768 del 20/11/1998 (Rv. 520915 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Sospensione dell'obbligo di assunzione ex art 9 D.L. n. 17 del 1983 - Decorrenza - Durata.
Stato
decisa il 1998-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520915-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Ai sensi dell'artt. 9 e 10 D.L. n. 17 del 1983 (convertito in legge n. 79 del 1983), la sospensione dell'obbligo di assunzione dei lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 482 del 1968 non è concessa a tutte le imprese (genericamente)in crisi, ma soltanto a quelle il cui stato di crisi sia stato accertato da organi pubblici, e non semplicemente allegato dal datore di lavoro; tuttavia, la suddetta sospensione non decorre dalla data di emissione del provvedimento del Cipi dichiarativo dello stato di crisi aziendale (o dalla sua pubblicazione), ma dal momento in cui sia stata accertata la crisi stessa, e, quindi, anche prima della data di emissione del suddetto provvedimento, riguardando la sospensione tutto l'arco temporale interessato dalla crisi aziendale oggetto di accertamento del provvedimento medesimo (e dall'eventuale corresponsione del trattamento C.I.G.).

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 10 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)