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Sez. U, Sentenza n. 3049 del 18/04/1988 (Rv. 458580 - 01)

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - IN GENERE - RECINZIONE DI UN FONDO PRIVATO - POTERE DEL COMUNE DI DISPORRE LA RIMOZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI - FACOLTÀ DEL PRIVATO DI INSORGERE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO AVVERSO L'ORDINE DI RIMOZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458580-01

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - IN GENERE - RECINZIONE DI UN FONDO PRIVATO - POTERE DEL COMUNE DI DISPORRE LA RIMOZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI - FACOLTÀ DEL PRIVATO DI INSORGERE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO AVVERSO L'ORDINE DI RIMOZIONE - SUSSISTENZA.*

Con riguardo alla recinzione di un fondo privato, per la quale gli strumenti urbanistici o le norme regolamentari non prescrivano l'autorizzazione municipale, deve escludersi che il comune, all'infuori di procedure espropriative, sia titolare del potere di disporne la rimozione, ancorché per ragioni di circolazione su vie e spazi pubblici circostanti, e, pertanto, qualora venga ordinata ed eseguita la demolizione di detto manufatto, deve riconoscersi al privato la facoltà di insorgere davanti al giudice ordinario, pure in Sede possessoria, vertendosi in tema di comportamenti materiali dell'amministrazione, non ricollegabili a poteri pubblicistici. (V 470/87, mass n 450203).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 841, Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)