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Sez. 5, Sentenza n. 32383 del 19/02/2015 Ud. (dep. 23/07/2015) Rv. 264350 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Frode informatica - Momento consumativo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264350-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE

Il reato di frode informatica si consuma nel momento in cui l'agente interviene sui dati del sistema informatico in modo da modificarne il funzionamento rispetto a quanto in precedenza possibile, non essendo necessario una effettiva alterazione dei programmi inseriti nel "server". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto in questione nella condotta di un avvocato che, dopo aver comunicato la propria volontà di recedere da uno studio associato, si era impossessato di alcuni "files", cancellandoli dal "server" dello studio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)