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Sez. 2, Sentenza n. 44720 del 11/11/2009 Ud. (dep. 20/11/2009) Rv. 245696 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Frode informatica e truffa - Differenze - Momento consumativo dei reati - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245696-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE

Il reato di frode informatica si differenzia dal reato di truffa perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. (Nella fattispecie l'imputato, dopo essersi appropriato della "password" rilasciata a un terzo, responsabile di zona di una compagnia assicurativa, manipolava i dati del sistema predisponendo false attestazioni di risarcimento dei danni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)