Sez. 1, Sentenza n. 972 del 17/03/1976 (Rv. 379631 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE - EFFICACIA LIBERATORIA - CONDIZIONI - LIMITI - INVITO TELEGRAFICO A RICEVERE IL PAGAMENTO - INIDONEITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE - EFFICACIA LIBERATORIA - CONDIZIONI - LIMITI - INVITO TELEGRAFICO A RICEVERE IL PAGAMENTO - INIDONEITA.*
A norma dell'art 1220 cod civ il debitore non puo essere considerato in mora se ha fatto un'offerta non formale, purche tempestiva, seria e completa e non sussistano, per il creditore, legittimi motivi di rifiuto. Ne e censurabile il giudizio del merito con cui si e ritenuta non seria un'offerta consistente in un invito telegrafico a presentarsi davanti al notaio per ricevere il pagamento e procedere alla cancellazione dell'ipoteca posta a garanzia dell'obbligazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)