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Sez. 3, Sentenza n. 4449 del 07/07/1981 (Rv. 415158 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE - CONSEGUENZE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415158-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE - CONSEGUENZE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

A norma dell'art 1220 cod civ, il debitore non puo essere considerato in mora se ha fatto un'offerta non formale, purche tempestiva, seria e completa, e manchino, per il creditore, legittimi motivi di rifiuto. L'indagine circa la sussistenza o meno di tali elementi e riservata al giudice di merito, il cui accertamento e insindacabile in Sede di legittimita, se adeguatamente motivato. (V 3996/79, mass n 400464; (Conf 972/76, mass n 379631, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)