Sez. 4, Sentenza n. 13068 del 13/12/2012 Ud. (dep. 21/03/2013) Rv. 255422 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI | Eventuale prosieguo - Omessa comunicazione a consulente di parte non presente - Nullità - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI
Non è nulla la perizia qualora sia stata omessa a favore dei consulenti di parte non presenti alle operazioni peritali la comunicazione del prosieguo di queste ultime in altra data, atteso che detta comunicazione, ancorchè senza formalità, è obbligatoria ex art. 229, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto in favore delle parti presenti all'inizio delle predette operazioni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 229 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)