Sez. 4, Sentenza n. 18484 del 18/04/2008 Ud. (dep. 08/05/2008) Rv. 240176 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI | Eventuale prosieguo - Comunicazione informale - Necessità - Solo per le parti presenti, non anche per quelle non comparse.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI
L'obbligo di comunicazione senza formalità dell'eventuale prosieguo in altra data delle operazioni peritali è previsto dall'art. 229, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto in favore delle parti presenti all'inizio delle predette operazioni; pertanto, in caso di omissione della comunicazione in favore delle parti in quel momento non presenti, va esclusa la nullità della perizia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 229 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)