Sez. 2, Ordinanza n. 5742 del 13/03/2026 (Rv. 677465-04)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Revoca del beneficio ex art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 - Efficacia retroattiva - Fondamento.
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In tema di patrocinio a spese dello Stato, nei casi disciplinati dall'art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, la revoca del beneficio opera retroattivamente, alla luce dell'ultimo comma della medesima disposizione, che fa salve le conseguenze dell'ammissione solo nel caso di modifiche reddituali sopravvenute, con riferimento al periodo ad esse precedente.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)