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Sez. 1, Sentenza n. 23635 del 11/11/2011 (Rv. 620417 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Ammissione al gratuito patrocinio - Revoca - Effetti - Ripristino in via retroattiva dell'obbligo della parte assistita di sopportare personalmente le spese della difesa - Diritto dello Stato al recupero delle somme pagate successivamente alla revoca - Distinzione di regime tra patrocinato e patrocinatore - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620417-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

In tema di gratuito patrocinio, l'art. 86 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel prevedere che lo Stato ha diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione, non pone alcuna distinzione di regime fra patrocinato e patrocinatore; pertanto, la revoca produce l'effetto di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa, restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo, che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 86, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)