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Sez. L, Sentenza n. 1242 del 09/03/1989 (Rv. 462115 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - INDIVIDUAZIONE - CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DI IMPRESA DI SPEDIZIONE E DELLE AGENZIE MARITTIME - ESCLUSIONE - ART. 1 DEL D. L. N. 44 DEL 1985 - NATURA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - QUESTIONE D'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 38, 53, 81 E 104 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1989-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462115-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - INDIVIDUAZIONE - CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DI IMPRESA DI SPEDIZIONE E DELLE AGENZIE MARITTIME - ESCLUSIONE - ART. 1 DEL D. L. N. 44 DEL 1985 - NATURA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - QUESTIONE D'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 38, 53, 81 E 104 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Anche nel regime anteriore al d.l. n. 44 del 1985, convertito nella legge n. 155 del 1985, sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, atteso che l'art. 1 del d.l. cit. - che tale espressa previsione contiene - ha natura di interpretazione autentica (con effetto retroattivo) dello art. 12 della legge n. 153 del 1969, che contiene la nozione di retribuzione imponibile e l'elencazione degli elementi che ne sono esclusi, essendo in esso riscontrabili un apprezzamento interpretativo circa il significato di un precetto antecedente cui la norma si ricollega nella formula e nella ratio ed un momento precettivo con il quale il legislatore conferisce valore normativo, e quindi vincolante, a tale interpretazione, escludendone ogni altra. È altresì manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 1 cit., in relazione agli artt. 3, 38, 53, 81 e 104 cost. Rientrando nei poteri del legislatore - senza che ne risulti vulnerato in particolare il principio della divisione dei poteri - anche quello di emanare norme di interpretazione autentica con efficacia retroattiva, salvi i limiti specificamente previsti dalla Costituzione in determinate materie (quali, in materia penale, dall'art. 25 cost.). (Conf 4023/88, mass n 459152; (Conf 4422/87, mass n 453152, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Costituzione art. 38, Costituzione art. 53, Costituzione art. 81, Costituzione art. 104, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 01/03/1985 num. 44 art. 1 CORTE COST., Legge 26/04/1985 num. 155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)