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Sez. L, Sentenza n. 6447 del 26/06/1990 (Rv. 468000 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ESODO VOLONTARIO - PROMOZIONE NEI RUOLI AD ESAURIMENTO - DIRITTO ALLA CORRISPONDENTE QUALIFICA - ART. 162 DELLA LEGGE N. 13 DEL 1980 - NATURA E PORTATA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - CONSEGUENZA - PROMOZIONE ALLA QUALIFICA DI ISPETTORE GENERALE - ATTRIBUZIONE DI QUELLA DI DIRIGENTE GENERALE GIÀ AL MOMENTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO - CONNESSE IMPLICAZIONI PATRIMONIALI - INTERESSI E RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468000-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ESODO VOLONTARIO - PROMOZIONE NEI RUOLI AD ESAURIMENTO - DIRITTO ALLA CORRISPONDENTE QUALIFICA - ART. 162 DELLA LEGGE N. 13 DEL 1980 - NATURA E PORTATA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - CONSEGUENZA - PROMOZIONE ALLA QUALIFICA DI ISPETTORE GENERALE - ATTRIBUZIONE DI QUELLA DI DIRIGENTE GENERALE GIÀ AL MOMENTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO - CONNESSE IMPLICAZIONI PATRIMONIALI - INTERESSI E RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. - CONDIZIONI.*

L'art. 162 della legge n. 312 del 1980 - nella parte in cui dispone che, ai fini dell'esodo volontario ex d.P.R. n. 748 del 1972, gli impiegati statali promossi nei ruoli a esaurimento hanno diritto, a decorrere dal 12 dicembre 1982, di essere considerati in possesso delle corrispondenti qualifiche indicate nella prima parte del primo comma dell'art. 67 dello stesso d.P.R. n. 748 - ha natura e portata di interpretazione autentica. Consegue che al dipendente che sia stato già promosso alla qualifica di ispettore generale compete, per i menzionati fini, l'attribuzione (riconosciuta anche costituzionalmente legittima: Corte cost. N. 521 del 1987) di quella di dirigente generale, già al momento del collocamento a riposo, che, sebbene anteriore a quello dell'entrata in vigore della norma interpretativa, determina l'insorgere del relativo diritto e delle connesse implicazioni patrimoniali, ivi compresa quella della corresponsione degli interessi sulle somme dovute e del risarcimento del maggior danno a norma dell'art. 1224 cod. civ., ove si configuri una mora della P.a. O ex re - per effetto dell'espresso rifiuto di riconoscere il diritto stesso - o quando, in base ad un criterio di ragionevolezza, risultino superati i tempi normalmente occorrenti per i prescritti adempimenti burocratici: ciò in quanto l'eventuale incertezza sui contenuti della norma autenticamente interpretata non costituisce causa di esonero della responsabilità della P.a. Per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma interpretativa, la cui efficacia retroattiva risulta, poi, incompatibile con la negazione all'interessato del diritto agli interessi moratori afferenti al medesimo periodo. (V 1242/89, mass n 462115; (V 170/89, mass n 461389; (V 1417/88, mass n 457528; (V 2249/87, mass n 451476).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 30/06/1972 num. 748 art. 67 CORTE COST., Legge 11/07/1980 num. 312 art. 162 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)