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Sez. 1, Sentenza n. 2839 del 21/05/1976 Ud. (dep. 18/02/1977) Rv. 135343 - 01

ARMI - IN GENERE - LEGGE N 895 DEL 1967 - ABROGAZIONE DELLE CORRISPONDENTI NORME DEL CODICE PENALE E DEL TULPS- ESCLUSIONE - NOZIONE DI 'ESPLOSIVI DI OGNI GENERÈ.*
Stato
decisa il 1976-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135343-01

ARMI - IN GENERE - LEGGE N 895 DEL 1967 - ABROGAZIONE DELLE CORRISPONDENTI NORME DEL CODICE PENALE E DEL TULPS- ESCLUSIONE - NOZIONE DI 'ESPLOSIVI DI OGNI GENERÈ.*

L'illegale detenzione di esplosivi, punita dall'art 2 della legge 2 ottobre 1967, n 895, comprende qualsiasi materia esplodente e non soltanto gli esplosivi destinati ad uso bellico. La legge in parola, infatti, benche non abbia regolato l'intera materia delle armi, munizioni ed esplosivi (si che, in Mancanza di una abrogazione espressa, devono ritenersi ancora in vigore le norme contenute nel codice penale e nella legge di pubblica sicurezza relative alla fabbricazione e detenzione di armi e materie esplodenti), con l'espressione 'esplosivi di ogni generè ha voluto riferirsi a tutte le materie esplodenti. *

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)