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Sez. 1, Sentenza n. 10707 del 18/05/1982 Ud. (dep. 12/11/1982) Rv. 156077 - 01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - ESPLOSIVI - DISTINZIONE TRA MATERIE ESPLODENTI ED ESPLOSIVI - ESCLUSIONE - ARTIFICI PIROTECNICI - DISCIPLINA APPLICABILE (D.M. 8 AGOSTO 1972 E D.M. 4 APRILE 1973) - BOMBE CARTA - COSTITUISCONO ESPLOSIVI AI SENSI DELLA LEGGE 895/67 - CONFIGURABILITÀ DELLA CONTRAVVENZIONE DI CUI ALL'ART. 678 COD. PEN. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156077-01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - ESPLOSIVI - DISTINZIONE TRA MATERIE ESPLODENTI ED ESPLOSIVI - ESCLUSIONE - ARTIFICI PIROTECNICI - DISCIPLINA APPLICABILE (D.M. 8 AGOSTO 1972 E D.M. 4 APRILE 1973) - BOMBE CARTA - COSTITUISCONO ESPLOSIVI AI SENSI DELLA LEGGE 895/67 - CONFIGURABILITÀ DELLA CONTRAVVENZIONE DI CUI ALL'ART. 678 COD. PEN. - ESCLUSIONE.*

Devesi escludere che il legislatore abbia usato il termine "materie esplodenti" in antitesi e con significato diverso dal termine "esplosivi", dovendosi invece ritenere che è ricorso in senso alternativo ed indifferenziato alle due dizioni. Non può perciò sostenersi che vi sono materie esplodenti non classificate fra gli esplosivi in senso proprio e che vi è distinzione tra materie esplodenti con rilevanti effetti dirompenti e distruttivi e materie esplodenti con pericolosità ridotta sicché solo le prime e non anche le secondo rientrerebbero nella disciplina della legge 895/67. Sono esclusi da tale disciplina unicamente gli esplosivi indicati nel d.m. 8 agosto 1972 e nel d.m. 4 aprile 1973, che hanno stabilito non doversi classificare come prodotti esplodenti, ai sensi dello art. 82 del regolamento T.U.L.P.S., determinati artifici pirotecnici sia ad effetto illuminante che ad effetto di scoppio. Pertanto, le bombe-carta non essendo comprese in alcuna delle categorie indicate nei due decreti ministeriali, rientrano nella categoria degli esplosivi di cui alla legge 895/67 e la loro illegale detenzione non costituisce, perciò, la contravvenzione di cui all'art. 678 cod. pen., bensì il delitto previsto dalla vigente normativa sulle armi. (V mass n 155642; (V mass n 155079; (V mass n 155013; (V mass n 155015; (V mass n 154357; (V mass n 123180; (Conf mass n 155431; (Conf mass n 135343; (Conf mass n 130403.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 1, DM 08/08/1972, DM 04/04/1973, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 9 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 11, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)