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Sez. 3, Sentenza n. 3336 del 02/10/1996 Cc. (dep. 10/01/1997) Rv. 206555 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Ordine di demolizione impartito dal giudice - Inottemperanza - Sentenza passata in giudicato - Esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale - Necessità - Competenza del pubblico ministero e del giudice dell'esecuzione - Sussistenza - Accertamento dell'adozione di provvedimenti in merito al manufatto da parte della pubblica amministrazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206555-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

Spetta al P.M. e al giudice dell'esecuzione dare attuazione all'ordine di demolizione emesso ex art. 7 e 20 legge 28 febbraio 1985 n. 47. Nel dare esecuzione a quanto disposto dal giudice penale con sentenza divenuta irrevocabile il pubblico ministero non ha l'obbligo di accertare preventivamente l'inerzia dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri che la legge riserva a questa o il contenuto degli eventuali provvedimenti adottati. Spetta eventualmente agli interessati allegare l'esistenza di concorrenti provvedimenti dell'amministrazione e instaurare per tale motivo giudizio avanti al giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 655, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)