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Sez. 3, Sentenza n. 22743 del 15/04/2004 Cc. (dep. 12/05/2004) Rv. 228721 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Opera abusiva- Sentenza di condanna - Ordine di demolizione dato dal giudice - Presupposti - Acquisizione dell'opera al patrimonio comunale - Vigenza dell'ordine di demolizione - Esclusione - Impossibilità del privato di ottemperare all'ingiunzione di demolire il manufatto.
Stato
decisa il 2004-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228721-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, adottato dal giudice penale ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, conserva efficacia fino a quando la Pubblica Amministrazione rimanga inerte, omettendo sia di ingiungere la demolizione, sia di procedere all'acquisizione di diritto del manufatto al patrimonio del Comune. (In applicazione di tale principio la S.C. ha annullato l'ordinanza del giudice del'esecuzione che aveva respinto l'istanza di annullamento dell'ingiunzione ad eseguire l'ordine di demolizione di opere abusive - già acquisite al patrimonio del Comune a seguito della mancata ottemperanza all'ordine sindacale di demolizione - riconoscendo che il condannato, privato della titolarità e della disponibilità del bene stesso, non era più nella possibilità materiale e giuridica di ottemperare).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)