Sez. U, Sentenza n. 11865 del 06/11/1991 (Rv. 474532 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Ammissione all'impiego (assunzione) e promozioni | Domanda diretta alla promozione alla qualifica superiore - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Condizione - Questione dell'applicabilità dell'art. 2103 cod. civ. per effetto della legge n. 210 del 1985 sopravvenuta nel corso del rapporto - Irrilevanza.
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Ammissione all'impiego (assunzione) e promozioni
La giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo alle controversie inerenti ai rapporti di lavoro subordinato del personale delle Ferrovie, ove i rapporti stessi siano in atto all'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210, la quale ha istituito l'Ente Ferrovie dello Stato, con natura di ente pubblico economico, e disposto il suo subingresso nelle posizioni attive e passive facenti capo all'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, deve essere affermata anche nel caso di domanda del dipendente rivolta a conseguire la promozione alla qualifica superiore per effetto dell'espletamento delle corrispondenti mansioni, mentre non rileva, a tale fine, la questione dell'applicabilità dell'art. 2103 cod. civ., ovvero della persistente operatività della procedura di "accertamento professionale" contemplata per il passaggio di qualifica in detta azienda, atteso che, anche in quest'ultima ipotesi, la domanda stessa investirebbe atti imprenditoriali e privatistici, non provvedimenti discrezionali del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)