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Sez. L, Sentenza n. 12762 del 17/12/1997 (Rv. 510987 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE | Esattezza dell'inquadramento in relazione alle mansioni svolte - Sindacato giudiziale - Sussistenza - Requisiti di appartenenza di livelli contigui divergenti solo per il grado di discrezionalità e preparazione richieste al lavoratore - Poteri di valutazione delle capacità attribuiti al datore di lavoro - Irrilevanza - Fattispecie relativa al Provveditorato al Porto di Venezia.
Stato
decisa il 1997-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510987-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE

Nel rapporto di lavoro privato, in base all'art. 2103 cod. civ. e ai principi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 103 del 1989 circa i vincoli che incontra il datore di lavoro nell'esercizio dei suoi poteri, è sottoposta al controllo del giudice l'esattezza dell'inquadramento del lavoratore in rapporto alle mansioni svolte, anche nel caso in cui i requisiti di due contigui livelli di inquadramento differiscano solo per la maggiore discrezionalità, preparazione ed esperienza richieste per il livello superiore e sia in genere prevista (nella specie dal regolamento organico del Provveditorato al Porto di Venezia), per il passaggio al livello superiore, la valutazione della capacità acquisita ed espressa dal lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Costituzione art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)