Sez. 2, Ordinanza n. 23322 del 15/07/2026 (Rv. 678945-01)
ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE | Riforma in grado di appello di sentenza già coattivamente eseguita - Somme versate dall'esecutato a titolo di rifusione all'esecutante delle spese di esecuzione - Diritto al rimborso - Sussistenza - Stato soggettivo dell'esecutante - Irrilevanza. IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - In genere. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE
In caso di riforma in appello di sentenza già posta in esecuzione forzata, il debitore esecutato ha diritto alla restituzione non solo del capitale pagato sulla base del titolo successivamente riformato, ma anche delle somme corrisposte per le spese del giudizio di esecuzione sostenute dal creditore esecutante, e ciò a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede di quest'ultimo.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 95 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)