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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2135 del 03/02/2016 (Rv. 638921 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE | Riforma in grado di appello di sentenza già coattivamente eseguita - Somme versate dall'esecutato a titolo di rifusione all'esecutante delle spese di esecuzione - Diritto al rimborso - Sussistenza - Stato soggettivo dell'esecutante - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2016-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638921-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE

In caso di riporma in appello di sentenza già posta in esecuzione forzata, il debitore esecutato ha diritto alla restituzione non solo del capitale pagato sulla base del titolo successivamente riformato, ma anche delle somme corrisposte per le spese del giudizio di esecuzione sostenute dal creditore esecutante, e ciò a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 336

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)