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Sez. 1, Sentenza n. 37034 del 27/05/2019 Cc. (dep. 04/09/2019) Rv. 276942 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Detenzione a titolo cautelare nella forma custodiale o in quella degli arresti domiciliari - Conseguente sospensione della misura di sicurezza detentiva - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276942-01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI

La misura della custodia cautelare in carcere - anche nella forma degli arresti domiciliari, a norma dell'art. 284, comma 5, cod. proc. pen. - non comporta la sospensione dell'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva. (Fattispecie relativa ad istanza di "trasferimento agli arresti domiciliari", applicati in relazione ad altro procedimento durante la sottoposizione alla misura di sicurezza della casa di lavoro, riqualificata dal magistrato di sorveglianza quale richiesta di sospensione della misura di sicurezza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 212 CORTE COST., Cod. Pen. art. 216 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)