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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 30882 del 22/12/2017 (Rv. 646182 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Notifica persone giuridiche - Consegna dell'atto alla persona fisica che la rappresenta - Modalità alternative - Consegna presso la sede della società o con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. - Condizioni - Notificazione tramite servizio postale - Possibilità.
Stato
decisa il 2017-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646182-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

In tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell'art. 145, comma 1, c.p.c., nel testo dettato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005, applicabile "ratione temporis", la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)