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Sez. 1, Sentenza n. 22957 del 13/12/2012 (Rv. 624581 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Persona giuridica - Consegna dell'atto alla persona fisica che la rappresenta - Modalità alternative - Notificazione tramite servizio postale - Ammissibilità - Fattispecie relativa a ricorso di fallimento con decreto di convocazione del debitore all'udienza.
Stato
decisa il 2012-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624581-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

In tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ., nel testo dettato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile "ratione temporis", la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto (nella specie, un ricorso di fallimento con il decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare) presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)