Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32818 del 09/11/2021 (Rv. 662961 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Proposizione dinanzi al giudice di pace - Provvedimento di sospensione ex art. 313 c.p.c. - Regolamento di competenza su istanza del proponente la querela - Inammissibilità - Fondamento.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE
È inammissibile il regolamento di competenza, su istanza di chi abbia presentato la querela di falso innanzi al giudice di pace, avverso il provvedimento di sospensione del processo reso dal medesimo giudice agli effetti dell'art. 313 c.p.c. e che sia diretto a fare valere l'inammissibilità di detta querela poiché il controllo di legittimità, in tale ipotesi, è limitato a verificare che la querela di falso sia stata proposta e che la disposizione non sia stata abusivamente invocata, spettando al giudice della querela l'esame delle questioni procedurali o sostanziali attinenti alla stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 313 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)