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Sez. 3, Sentenza n. 24901 del 25/11/2005 (Rv. 584927 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA | Persona dell'assicurato - Individuazione - Criteri - Diritti derivanti dal contratto con riguardo al risarcimento dei danni inerenti ad una determinata cosa - Riferibilità al proprietario - Sussistenza - Fattispecie in tema di danni derivanti da incendio di immobile locato.
Stato
decisa il 2005-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584927-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA

Nell'assicurazione contro i danni inerenti ad una determinata cosa, che venga stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, la qualità di assicurato e, quindi, di titolare dei diritti derivanti dal contratto (nonché di soggetto abilitato a consentire che i diritti stessi siano fatti valere dal contraente), spetta unicamente al proprietario della cosa. (Nella specie, la S.C., accogliendo il proposto ricorso ed enunciando il riferito principio, ha cassato con rinvio la sentenza di appello impugnata, con la quale - avuto riguardo all'esperimento, da parte del proprietario di un immobile locato ad un terzo, dell'azione in giudizio per il pagamento dell'indennizzo riconducibile al contratto di assicurazione contro i danni da incendio stipulato a favore di terzi dalla società erogatrice di gas metano, dal quale era servito l'immobile medesimo in virtù di contratto di somministrazione stipulato con lo stesso proprietario, con apposita società assicuratrice - era stato erroneamente affermato che, in virtù dell'interpretazione delle clausole contrattuali, dovesse ritenersi il conduttore, quale utilizzatore del gas erogato all'appartamento locato, il solo terzo assicurato e, quindi, legittimato a domandare il predetto indennizzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)