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Sez. 3, Sentenza n. 15389 del 04/11/2002 (Rv. 558195 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA | Assicurazione per conto di chi spetta - Persona dell'assicurato - Individuazione - Criteri - Diritti derivanti dal contratto - Azionabilità da parte del contraente - Esclusione - Limiti - Contraente - Qualità di vettore e custode della cosa - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2002-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558195-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA

Nell'assicurazione per conto di chi spetta, che è diretta a garantire un bene determinato da qualsiasi danno che possa incidere sul suo valore economico, la persona dell'assicurato, avente diritto all'indennità in caso di danno, va individuata in colui che, al momento dell'evento dannoso, risulti proprietario della cosa (o titolare di un diritto reale limitato o di un diritto di garanzia su di essa costituito), mentre è da escludere, in mancanza di apposita pattuizione, che il vettore o lo spedizioniere possa essere riconosciuto titolare di quell'interesse che può trovare copertura nel contratto di assicurazione. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 1891 cod. civ., deve essere escluso, per i contratti di assicurazione per conto di chi spetta, che i diritti derivanti dal contratto medesimo possano essere fatti valere dal contraente, ancorché vettore e custode della cosa, se non vi è in questo senso espressa previsione proveniente dall'assicurato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)