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Sez. T, Sentenza n. 34472 del 26/12/2024 (Rv. 673219-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO | Società di comodo - Test di operatività - Periodo di osservazione - Chiusura di almeno due esercizi anteriori a quello in accertamento - Insussistenza - Inapplicabilità della presunzione legale di non operatività - Onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria.
Stato
decisa il 2024-12-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673219-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO

In tema di società di comodo, il periodo di osservazione dei ricavi e dei proventi nonché dei valori dei beni e delle immobilizzazioni, ai fini dell'applicazione del test di operatività previsto dall'art. 30, comma 1, primo periodo, della l. n. 724 del 1994, ricomprende l'esercizio relativo al periodo

d'imposta in verifica ed i due precedenti, per come previsto dal successivo comma 2; ne consegue che - quando il test predetto e la connessa presunzione di un reddito minimo imponibile, stabilita in caso di suo mancato superamento dai successivi commi 3 e 3-bis del citato articolo, non sono applicabili nei confronti delle società e degli enti per non avere chiuso almeno due esercizi anteriormente a quello oggetto di accertamento - l'Amministrazione finanziaria è tenuta a provare l'eventuale non operatività di tali soggetti senza potersi avvalersi del descritto meccanismo presuntivo legale.

Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 1, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 2, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 3, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)