Sez. T, Ordinanza n. 22007 del 30/07/2025 (Rv. 676121-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO | Società di comodo - Società di capitali - Periodo di imposta - Test di operatività - Art. 30, comma 2, della l. n. 724 del 1994 - Primo esercizio sociale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO
In tema di società cd. "di comodo", poiché il periodo d'imposta di una società di capitali, ai sensi dell'art. 76, comma 2, TUIR, è di norma costituito dall'esercizio sociale, la previsione dell'art. 30, comma 2, della l. n. 724 del 1994 - secondo la quale, ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti - va intesa nel senso di escludere la rilevanza del primo esercizio sociale, che non va quindi compreso nei due precedenti, essendo del tutto plausibile l'inidoneità oggettiva del medesimo a produrre reddito.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76 com. 2, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)