Sez. 3, Sentenza n. 13456 del 30/11/2006 Ud. (dep. 02/04/2007) Rv. 236326 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Reato di raccolta e trasporto di rifiuti in difetto di autorizzazione - Natura - Reato istantaneo.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il reato di raccolta e trasporto di rifiuti in assenza di autorizzazione, di cui all'art. 51, comma primo, D.Lgs. n. 22 del 1997, oggi sostituito dall'art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha natura di reato istantaneo, atteso che si perfeziona nel luogo e nel momento in cui si realizzano le singole condotte tipiche, salvo il caso in cui, stante la ripetitività della condotta, si configuri quale reato eventualmente abituale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 1, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)