Sez. 3, Sentenza n. 15972 del 08/03/2002 Ud. (dep. 29/04/2002) Rv. 222435 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento dei rifiuti - Raccolta di rifiuti pericolosi senza autorizzazione - Nozione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
La nozione normativa di raccolta dei rifiuti - come desumibile dall'art. 6 punto e) del d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22 - presenta natura complessa, e comprende ogni comportamento univoco ed idoneo a culminare nell'accorpamento e nel trasporto dei rifiuti stessi, risultando così estesa anche alla cernita ed alla preparazione dei materiali in vista del successivo prelevamento. (Fattispecie in cui il direttore di una casa di cura non aveva impedito che rifiuti pericolosi, ospedalieri e no, fossero rinchiusi in sacchi forniti dall'azienda municipalizzata per la raccolta di rifiuti comuni, collocati in un sito nel quale, secondo l'uso, avrebbero dovuto essere prelevati a cura dell'azienda stessa, non autorizzata alla raccolta di rifiuti pericolosi, da personale non consapevole della natura effettiva del materiale. La Corte ha ritenuto la responsabilità del direttore, quale autore mediato, per il reato consumato di raccolta senza autorizzazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6 lett. E, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)