Sez. 1, Sentenza n. 603 del 08/02/1978 (Rv. 389911 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - CONIUGE CONVENUTO DAVANTI AL TRIBUNALE DELLA SUA RESIDENZA ANAGRAFICA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE - ONERE PROBATORIO DI DETTO CONIUGE - OGGETTO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - CONIUGE CONVENUTO DAVANTI AL TRIBUNALE DELLA SUA RESIDENZA ANAGRAFICA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE - ONERE PROBATORIO DI DETTO CONIUGE - OGGETTO.*
Il coniuge, convenuto, per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, davanti al tribunale del luogo della sua residenza anagrafica, ha l'Onere di provare, qualora eccepisca l'incompetenza territoriale, la sua diversa dimora all'atto della proposizione della domanda, giacche il coniuge legalmente separato e terzo, agli effetti dell'opposizione del trasferimento di residenza di cui all'art 44 cod civ. (V 1901/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 44, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 31, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)