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Sez. 1, Sentenza n. 3508 del 10/06/1982 (Rv. 421486 - 01)

COMPETENZA CIVILE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO ESEGUITA NEL LUOGO DELL'ULTIMA RESIDENZA DEL CONVENUTO EX ART. 143 COD. PROC. CIV. - COMPETENZA DEL GIUDICE DI TALE LUOGO - SUSSISTENZA - CONOSCENZA DEL TRASFERIMENTO SUCCESSIVA AL COMPIMENTO DELLA FORMALITÀ EX ART. 143 CITATO - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1982-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421486-01

COMPETENZA CIVILE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO ESEGUITA NEL LUOGO DELL'ULTIMA RESIDENZA DEL CONVENUTO EX ART. 143 COD. PROC. CIV. - COMPETENZA DEL GIUDICE DI TALE LUOGO - SUSSISTENZA - CONOSCENZA DEL TRASFERIMENTO SUCCESSIVA AL COMPIMENTO DELLA FORMALITÀ EX ART. 143 CITATO - ININFLUENZA.*

Poiché la Competenza si determina con riguardo al momento della contestazione della lite, vale a dire della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, effettuata quest'ultima nel luogo della ultima residenza del convenuto ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. con il compimento delle formalità ivi previste (deposito dell'atto nella casa comunale ed affissione), la Competenza deve intendersi radicata nel giudice del luogo predetto, pur se, immediatamente dopo il compimento delle indicate formalità, il notificante abbia appreso che il convenuto ha, di fatto, trasferito altrove la propria residenza, dato che nei confronti del notificante medesimo la notificazione si ha per perfezionata con il compimento delle prescritte formalità, indipendentemente dal decorso del termine di venti giorni fissato dall'ultimo comma del citato art. 143 cod. proc. civ., ed all'atto di tale compimento egli era ancora terzo di buona fede al quale, a norma dell'art. 44 cod. civ., non poteva essere opposto il trasferimento di residenza, non denunciato dal convenuto nei modi prescritti dall'art. 31 disp. Attuaz. Cod. civ.. (V 5907/80, mass n 409700; (V 4947/80, mass n 408826; (V 2143/78, mass n 391531; (V 603/78, mass n 389911; (V 2797/75, mass n 376814; (V 2581/71, mass n 353675; (V 984/70, mass n 346467).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 44, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 31, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)