Sez. 6, Sentenza n. 1030 del 26/06/1968 Ud. (dep. 17/07/1968) Rv. 108790 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - TRUFFA - ELEMENTI DIFFERENZIALI - CONCORSO FORMALE DI REATI - IPOTIZZABILITA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - TRUFFA - ELEMENTI DIFFERENZIALI - CONCORSO FORMALE DI REATI - IPOTIZZABILITA.*
Il delitto di millantato credito (art 346 cod pen) e quello di truffa (art.640 cod.pen.) si differenziano tra loro sia per il diverso oggetto giuridico (in quanto il primo lede l'onore ed il prestigio della pubblica amministrazione, facendo apparire come corrotti o corruttibili i propri dipendenti, mentre il secondo offende il patrimonio), sia per la diversita del soggetto passivo (che nell'uno e sempre ed esclusivamente la pa e nell'altro puo essere chiunque), sia per l'elemento materiale, giacche per il millantato credito e richiesto l'uso di una vanteria e non occorre l'effettivo conseguimento di un ingiusto profitto che e necessario, invece, con l'uso di artifici o raggiri, per la consumazione della truffa. Consegue che e configurabile il concorso formale fra i detti reati. (Conf.105501, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)