Sez. 2, Sentenza n. 12249 del 20/11/1987 Ud. (dep. 13/12/1988) Rv. 179899 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - PROFITTO DA DELITTO - CONTRAFFAZIONE O ALTERAZIONE DI MARCHI - ACQUISIZIONE DEL PRODOTTO DI CONTRAFFAZIONE O ALTERAZIONE - RICETTAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - PROFITTO DA DELITTO - CONTRAFFAZIONE O ALTERAZIONE DI MARCHI - ACQUISIZIONE DEL PRODOTTO DI CONTRAFFAZIONE O ALTERAZIONE - RICETTAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Il reato di ricettazione è configurabile in ogni ipotesi di ricezione di beni che costituiscono il profitto patrimoniale di qualsiasi delitto. Pertanto è ravvisabile il reato di ricettazione in caso di acquisizione del prodotto di attività di contraffazione o alterazione. (fattispecie in tema di possesso di oggetti con marchio contraffatto di altra industria). (V mass n 177638).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)