Sez. 2, Sentenza n. 2060 del 02/10/1987 Ud. (dep. 18/02/1988) Rv. 177638 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI - RICETTAZIONE - ELEMENTO DIFFERENZIALE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI - RICETTAZIONE - ELEMENTO DIFFERENZIALE.*
Nel reato di commercio di prodotti con segni falsi, la detenzione per vendere è comportamento a sè stante, che si pone su un piano diverso dalla, seppur necessaria, origine delittuosa della merce, e la incriminazione di quel comportamento discende dalla volontà del legislatore di colpire la contraffazione anche al momento della immissione in commercio. In ciò la figura delittuosa differisce sostanzialmente e non è in rapporto di specialità rispetto a quella di cui al reato di ricettazione, che, in ogni caso, tutela l'offesa al patrimonio e non alla pubblica fede.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)