Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16977 del 07/07/2017 (Rv. 645039 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Nullità negoziali - Azione di accertamento della nullità di un contratto o di una singola clausola contrattuale - Rilievo officioso di una causa di nullità diversa da quella prospettata - Possibilità - Fondamento - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE
Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di accertamento della nullità di un contratto o di una singola clausola contrattuale ha il potere-dovere di rilevare d'ufficio - previa instaurazione del contraddittorio sul punto - l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che abbia carattere portante ed assorbente e che emerga dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa, salvo che non si tratti di nullità a regime speciale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato d'ufficio la nullità del contratto, avente ad oggetto un incarico dirigenziale a soggetto non inserito nei ruoli della P.A., rilevando la mancanza della motivazione prevista dall'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, a fronte di una domanda di accertamento della nullità della apposizione al contratto di un termine inferiore ai tre anni, con richiesta di sostituzione legale, ex artt. 1418 e 1339 c.c., della relativa clausola).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)