Sez. 2, Sentenza n. 4549 del 11/08/1982 (Rv. 422524 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COSTRUZIONI IN ADERENZA - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE) - ELEMENTI DISTINTIVI RISPETTO ALLA COSTRUZIONE IN APPOGGIO.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COSTRUZIONI IN ADERENZA - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE) - ELEMENTI DISTINTIVI RISPETTO ALLA COSTRUZIONE IN APPOGGIO.*
Perché ricorra l'ipotesi della costruzione in aderenza, prevista dall'art. 877 cod. civ., è necessario che la nuova opera e quella preesistente siano autonome dal punto di vista strutturale, nel senso che il perimento o la demolizione dell'una non possa incidere sull'integrità dell'altra, mentre, quando tale autonomia statica non sussiste, si ha costruzione in appoggio, che scarica, cioè, sul muro vicino la spinta verticale o laterale del proprio peso. (V 912/81, mass n 411427; (V 6403/80, mass n 410161; (V 3504/77, mass n 387085; (V 1507/75, mass n 375104).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 877
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)