Sez. 2, Sentenza n. 3229 del 25/05/1984 (Rv. 435271 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COSTRUZIONI IN ADERENZA - IN GENERE - MURO PRESENTANTE IRREGOLARITÀ NEL SUO SVILUPPO IN ALTEZZA - COSTRUZIONE IN ADERENZA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE PREVENUTO.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COSTRUZIONI IN ADERENZA - IN GENERE - MURO PRESENTANTE IRREGOLARITÀ NEL SUO SVILUPPO IN ALTEZZA - COSTRUZIONE IN ADERENZA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE PREVENUTO.*
La costruzione in aderenza alla fabbrica altrui (art. 877 cod. civ.) postula l'assenza di qualsiasi intercapedine rispetto al preesistente muro del vicino e la piena autonomia (statica e funzionale) nei riguardi dello stesso e, quindi, è consentita, salvo l'Obbligo di pagamento nascente dall'eventuale occupazione di suolo altrui, anche quando tale muro presenti irregolarità (rientranze, sporgenze, riseghe e simili) nel suo ulteriore sviluppo in altezza, purché l'intercapedine possa ugualmente colmarsi mediante opportuni accorgimenti tecnici a cura del costruttore prevenuto, al di fuori dei cui obblighi resta, invece, qualsiasi opera intesa ad eliminare dette irregolarità, che fa carico al preveniente, ove egli eserciti il diritto di sopraelevare a sua volta in aderenza. (V 4549/82, mass n 422524; (V 5434/77, mass n 389091; (V 2977/74, mass n 371422).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 877
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)