Sez. 2, Sentenza n. 2869 del 11/03/1995 (Rv. 491106 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Mancata statuizione sulle spese del giudizio - Configurabilità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA
La mancata statuizione delle spese del giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112, DM Grazia e Giustizia 22/06/1982 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)