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Sez. 2, Sentenza n. 2869 del 11/03/1995 (Rv. 491106 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Mancata statuizione sulle spese del giudizio - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491106-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA

La mancata statuizione delle spese del giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112, DM Grazia e Giustizia 22/06/1982 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)