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Sez. 2, Sentenza n. 12297 del 14/12/1993 (Rv. 484712 - 01)

Spese giudiziali civili - Condanna alle spese - Impugnabilità in cassazione | Omesso regolamento della spese con la sentenza o altro provvedimento che definisce il giudizio - Vizio di omessa pronuncia - Sussistenza - Decisione sulle spese con provvedimento successivo a quello che chiude il processo - Difetto di giurisdizione del giudice - Impugnabilità in cassazione - Termine breve - Decorrenza.
Stato
decisa il 1993-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484712-01

Spese giudiziali civili - Condanna alle spese - Impugnabilità in cassazione

L'omesso regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che a norma dell'art. 91 cod. proc. civ. avrebbe dovuto provvedervi con la sentenza o altro provvedimento a contenuto decisorio emesso a definizione del procedimento medesimo, integra non un errore materiale emendabile con la speciale procedura prevista dagli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., ma un vizio di omessa pronuncia riparabile soltanto con l'impugnazione. Il provvedimento, distinto e successivo rispetto a quello che chiude il processo, con il quale il giudice abbia provveduto sulle spese, è pertanto emesso in difetto di potere giurisdizionale, ed è impugnabile con ricorso per cassazione, il cui termine breve decorre dalla sua notificazione alla parte personalmente, non potendo trovare applicazione la disciplina degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)