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Sez. U, Sentenza n. 1253 del 09/05/1973 (Rv. 363829 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA PREFETTIZIA - POTERI DEL PRETORE - LIMITI EX ART 4 DELLA LEGGE SULL'ABOLIZIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363829-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA PREFETTIZIA - POTERI DEL PRETORE - LIMITI EX ART 4 DELLA LEGGE SULL'ABOLIZIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - PERSISTENZA.*

La legge 3 maggio 1967, n 317, non ha derogato alla regola fondamentale dell'art 4, primo comma, della legge 20 marzo 1865, n 2248, allegato e, sicche il pretore, davanti al quale sia stata impugnata l'ordinanza del prefetto con cui e stato ingiunto al contravventore il pagamento di una somma a titolo di sanzione, non puo annullare, revocare o modificare il provvedimento amministrativo, ma soltanto, se viziato, dichiararne l'illegittimita.*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)