Sez. U, Sentenza n. 1253 del 09/05/1973 (Rv. 363829 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA PREFETTIZIA - POTERI DEL PRETORE - LIMITI EX ART 4 DELLA LEGGE SULL'ABOLIZIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - PERSISTENZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA PREFETTIZIA - POTERI DEL PRETORE - LIMITI EX ART 4 DELLA LEGGE SULL'ABOLIZIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - PERSISTENZA.*
La legge 3 maggio 1967, n 317, non ha derogato alla regola fondamentale dell'art 4, primo comma, della legge 20 marzo 1865, n 2248, allegato e, sicche il pretore, davanti al quale sia stata impugnata l'ordinanza del prefetto con cui e stato ingiunto al contravventore il pagamento di una somma a titolo di sanzione, non puo annullare, revocare o modificare il provvedimento amministrativo, ma soltanto, se viziato, dichiararne l'illegittimita.*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)