diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3528 del 29/05/1980 (Rv. 407367 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - ART 4 DELLA LEGGE SULL'ABOLIZIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTRAVVENZIONI - DEPENALIZZAZIONE - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO - OPPOSIZIONE - SENTENZA DEL PRETORE - ACCOGLIMENTO DELL'OPPOSIZIONE - SOSTITUZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407367-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - ART 4 DELLA LEGGE SULL'ABOLIZIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTRAVVENZIONI - DEPENALIZZAZIONE - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO - OPPOSIZIONE - SENTENZA DEL PRETORE - ACCOGLIMENTO DELL'OPPOSIZIONE - SOSTITUZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - AMMISSIBILITA.*

Le limitazioni poste dall'art 4 della legge 20 marzo 1865, n 2248, allegato e, all'autorita giudiziaria, la quale 'quando la contestazione cada sopra un diritto che si pretenda leso da un atto dell'autorita amministrativà, puo conoscere degli effetti dell'atto solo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, disapplicando l'atto che non sia conforme alla legge senza incidere sulla sua esistenza, vanno riferite alle controversie di cui alla seconda parte dell'art 2 della legge anzidetta, e non anche a quelle per contravvenzioni, nelle quali non viene in discussione il provvedimento generale che pone il precetto, ma solo il provvedimento individuale che accerta la violazione e infligge la sanzione. Conseguentemente, nel sistema delle opposizioni disciplinate dall'art 9 della legge 3 maggio 1967, n 317, il provvedimento amministrativo sanzionatorio viene posto nel nulla e sostituito completamente dalla sentenza del pretore che accolga l'opposizione. (contra 1802/80, mass n 405406; (contra 1031/79, mass n 397225; (contra 641/79, mass n 396792; (contra 6020/78, mass n 395841; (contra 4426/78, mass n 394091; (contra 731/78, mass n 390074; (contra 2499/77, mass n 386219; (contra 3154/76, mass n 381928; (contra 1708/76, mass n 380474; (contra 3833/75, mass n 378058; (contra 2618/75, mass n 376574; (contra 1387/73, mass n 364049; (contra 1253/73, mass n 363829).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)