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Sez. 5, Sentenza n. 15321 del 19/06/2013 (Rv. 632342 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria - Individuazione - Possibilità di incrementi volumetrici - Necessità - Possibilità di soli interventi di restauro - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632342-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, ai fini dell'individuazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici generali, adottati dal Comune e vigenti al momento della cessione, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, non può essere considerata fabbricabile un'area nella quale siano previsti solo interventi edilizi di recupero e risanamento delle costruzioni esistenti, senza possibilità di incrementi volumetrici.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 2 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)