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Sez. 1, Sentenza n. 18680 del 23/09/2005 (Rv. 583865 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Area in zona edificabile - Edificabilità legale - Imprescindibilità - Edificabilità di fatto - Complesso delle circostanze determinanti il valore in concreto - "Zona A" - Ammissibilità di soli interventi di manutenzione - Edificabilità - Insussistenza.
Stato
decisa il 2005-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583865-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Ai fini della qualificazione di un suolo, per la determinazione dell'indennità di esproprio ai sensi dell'art. 5 bis legge n. 359 del 1992, non ha carattere assorbente il suo inserimento nella "zona A" del territorio comunale, che secondo l'art. 2 d.m. 2.4.1968, n. 1444, individua "le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi", giacché la destinazione urbanistica ad usi edilizi della zona cui appartiene il fondo in considerazione (cosiddetta "edificabilità legale"), quale presupposto necessario a conferire in astratto la prerogativa edificatoria, deve essere completata dalle condizioni che in concreto inducono a determinare il valore venale, e dalle condizioni di edificabilità effettiva, in particolare tenendo conto della disciplina recata dal regolamento edilizio, che per la "zona A" ammetta unicamente operazioni di restauro e risanamento conservativo, ovvero interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, con esclusione della realizzazione di nuove costruzioni (nella specie si è confermata la sentenza di merito che per un suolo inserito in "zona A" aveva ritenuto, nella chiara indicazione del regolamento edilizio, l'assenza della natura edificatoria, e la necessità di commisurarne l'indennità espropriativa a valore agricolo).

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 CORTE COST., Decr. Minist. 02/04/1968 num. 1444 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)