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Sez. 3, Sentenza n. 10818 del 02/11/1993 (Rv. 484141 - 01)

Esecuzione forzata - Intervento - In genere, avviso ai creditori iscritti, intervento creditori non privilegiati, effetti | Contenuto del ricorso di intervento - Determinazione della somma da depositare per la conversione del pignoramento - Dichiarazione del creditore con la quale fa valere un credito diverso da quello per il quale è intervenuto - Effetti dell'intervento - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484141-01

Esecuzione forzata - Intervento - In genere, avviso ai creditori iscritti, intervento creditori non privilegiati, effetti

L'intervento del creditore nel processo esecutivo deve essere effettuato mediante un ricorso contenente l'indicazione del credito e del relativo titolo, la domanda di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata e gli altri elementi indicati dall'art. 499 cod. proc. civ.; pertanto non può produrre gli effetti dell'intervento la dichiarazione o contestazione con cui un creditore, in sede di determinazione della somma da depositare per la conversione, del pignoramento, fa valere un credito diverso da quello per il quale è già intervenuto (nella specie, si trattava di una contestazione, sulla pretesa di liquidazione di interessi eccedenti la misura legale fondata su un titolo diverso da quello prodotto dal creditore con la sua istanza di intervento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)