Sez. 2, Sentenza n. 944 del 30/01/1997 (Rv. 502140 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CASI OBBLIGATORI - EREDITÀ DEVOLUTE A PERSONE GIURIDICHE | Sovrano Militare Ordine di Malta - Natura - Soggetto di diritto internazionale - Conseguenze - Autorizzazione governativa per l'accettazione di eredità - Necessità - Esclusione - Condizioni.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CASI OBBLIGATORI - EREDITÀ DEVOLUTE A PERSONE GIURIDICHE
La posizione di soggetto di diritto internazionale mantenuta nell'ordinamento giuridico italiano dal Sovrano Militare Ordine di Malta comporta che l'atto di accettazione di eredità da parte di quest'ultimo, anche se di natura privatistica, sia valido senza necessità dell'autorizzazione governativa prevista dall'art. 17 cod. civ., quando esso risulti compiuto in stretta correlazione con le finalità istituzionali dello stesso Ordine, come nel caso in cui l'intero asse ereditario venga a formare la dotazione di un ente con cui l'ordinamento melitense persegue i propri fini (quale, nella specie, una Commenda, all'uopo istituita).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 17, Cod. Civ. art. 473
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)