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Sez. 1, Sentenza n. 1622 del 11/03/1980 (Rv. 405213 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - POTERI DELLA CASSAZIONE - RIESAME DELLA CONTROVERSIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405213-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - POTERI DELLA CASSAZIONE - RIESAME DELLA CONTROVERSIA - LIMITI.*

In tema di contenzioso elettorale amministrativo, il potere della Corte di Cassazione di riesaminare la controversia, nei limiti del giudizio ad essa devoluto, a prescindere dalla motivazione adottata dal giudice d'appello, nonche con ampia facolta di diretta cognizione dei fatti di causa, al fine di una statuizione anche nel merito e senza necessita di rinvio ad altro giudice, va esercitato nell'ambito delle risultanze probatorie gia acquisite nelle precedenti fasi del processo, e nell'osservanza del divieto di acquisizione di nuovi documenti, ai sensi dell'art 372 cod proc civ, (non derogato dalla legge 23 dicembre 1966 n 1147). (V 72/79, mass n 396107).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST., DPR 23/12/1966 num. 1147 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)